Art. 24
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Regolamento di esecuzione)
Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.
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