Art. 29
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Prima applicazione della legge)
L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;444#art-29