Art. 29

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Prima applicazione della legge) L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'.
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