Art. 33

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge) Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall', primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonchè dal primo comma dell' della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dallo della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.
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