Art. 30

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali) Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall' della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
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