Art. 25

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Spese degli enti pubblici territoriali) Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.
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LEGGE 18 marzo 1968, n. 444 (Art. 25 Ordinamento della scuola materna statale.) — Testo vigente | Portale Normativo