Art. 21
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali)
I contributi dello Stato, previsti dall' della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall' della presente legge.
Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell' della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.
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