Art. 26
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Vigilanza delle scuole materne statali)
Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;444#art-26