Art. 26 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Art. 26

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Vigilanza delle scuole materne statali) Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.
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