Art. 38

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge) Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - GUI - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO - PRETI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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