Art. 28
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 23 giu 1983
(Concorsi)
Il primo concorso, di cui al secondo comma degli e all', sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell', nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. (1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;444#art-28