Art. 9

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
Per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a cause di guerra o di servizio, è concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno. Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, però, dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.
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