Art. 5

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella tabella C sono elencate le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria. I lavori di trasporto di materiali, di pulizia e di manovalanza, sono disimpegnati dagli operai comuni, ad essi adibiti, a tempo determinato o indeterminato, con ordine scritto di servizio.
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