Art. 10

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera. Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È fatto salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore di cui al citato articolo 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto Istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare un anno.
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