Art. 14

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.
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LEGGE 18 marzo 1968, n. 309 (Art. 14 Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione.) — Testo vigente | Portale Normativo