Art. 11
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell', quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.
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