Art. 7

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni. Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
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