Art. 4
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
I commi quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:
"L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'amministrazione del tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge, dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
"Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;309#art-4