Art. 4

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
I commi quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: "L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'amministrazione del tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge, dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato". "Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento".
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309#art-4

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