Art. 1
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Il Ministro per il tesoro può autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;309#art-1