Art. 3
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
È istituito il posto di ruolo - carriera direttiva - di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al sanitario è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, a quello inerente all'ex coefficiente 670, dopo 10 anni di effettivo servizio presso la Zecca.
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