Art. 6

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di età, il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.
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