Art. 12

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente , si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.
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