Art. 19
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
Per quanto non è espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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