Art. 18

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1 luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.
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