Art. 18
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1 luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;309#art-18