Art. 14
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;309#art-14