Art. 32
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 23 apr 1968
(Vendita materiali fuori uso)
Le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, per la vendita di materiali dichiarati fuori uso si applicano anche ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il limite di somma previsto dallo stesso è raddoppiato.
Le disposizioni dell' del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni, si applicano anche agli uffici lavori ed ai centri automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
I limiti di somma previsti dallo stesso sono raddoppiati.
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