Art. 36

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 1 giu 1976
(Finanziamento attività assistenziali e dopo lavoristiche) Il contributo allo speciale fondo istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 79, per integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale, per il 1967 è fissato nella misura del 30 per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali. A favore dell'Istituto postelegrafonici, per il potenziamento e la istituzione di nuove forme di attività assistenziali ai sensi degli lettera h) e 6 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è devoluto il 20 per cento dell'aliquota delle soprattasse predette. L'Istituto postelegrafonici è tenuto a corrispondere annualmente all'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico istituito con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, una somma pari ad un terzo dell'entrata di cui al precedente comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 245 COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 245 Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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