Art. 31

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 8 set 1974
(Forniture e acquisti di registri, carta, stampati) Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 10 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al Provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti. Le forniture di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuati con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall' della legge 13 luglio 1966, n. 559.
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325 (Art. 31 Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo