Art. 26

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Decentramento in materia di trasferimenti) I provvedimenti relativi ai movimenti degli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono disposti con l'osservanza delle procedure attualmente vigenti: dal Ministro per gli impiegati con funzioni di direttore centrale e di direttore compartimentale e di capo di ispettorato telefonico di zona; dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'Amministrazione stessa, nonchè per gli impiegati della carriera direttiva da una direzione compartimentale ad altra; dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati della carriera direttiva degli uffici centrali dell'azienda stessa, nonchè per gli impiegati della carriera direttiva da un ispettorato di zona ad altro; dai direttori centrali del personale, nell'ambito della rispettiva Azienda, per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e per i salariati degli uffici centrali, nonchè per gli impiegati delle stesse carriere e per i salariati da una direzione compartimentale ad altra e da un ispettorato di zona ad altro; dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie per il personale degli uffici medesimi, da una direzione compartimentale ad altra; dai direttori compartimentali e dai capi degli ispettorati telefonici di zona, per i dipendenti impiegati e salariati nell'ambito della rispettiva circoscrizione; dai direttori provinciali o circondariale e dai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per i dipendenti impiegati e salariati della rispettiva provincia, circondario o circoscrizione. I criteri da osservarsi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del Ministro, sono determinati dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per tutto il personale della Amministrazione medesima, e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutto il personale dell'Azienda medesima, sentita la commissione centrale del personale.
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325 (Art. 26 Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo