Art. 22
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 23 apr 1968
(Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva)
L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e l' della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti dal seguente:
"Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonchè del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso".
Storico versioni
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