Art. 22 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Art. 22

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva) L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e l' della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti dal seguente: "Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonchè del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso".
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