Art. 27

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Attribuzioni della carriera di concetto) Le visite ispettive di controllo alla gestione degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale delle poste e delle telecomunicazioni sono disposte ed eseguite nei modi stabiliti dalle norme ed istruzioni per il servizio d'ispezione. Le verificazioni di cassa, compresi i passaggi di gestione, sono disposte dalle direzioni provinciali e circondariale e sono affidate a revisori appartenenti alla carriera di concetto del ruolo dei direttori ed ispettori di ragioneria limitatamente alle agenzie e agli uffici locali dei gruppi C, D, E. I predetti revisori sono scelti nei modi che saranno stabiliti dal regolamento fra gli impiegati in possesso di determinati requisiti personali e professionali e sono posti alle dipendenze delle ragionerie provinciali e circondariale. L'esame degli atti conclusivi delle verificazioni di cassa, di cui al secondo comma, si esaurisce presso la direzione compartimentale competente per territorio. Restano di esclusiva competenza degli impiegati della carriera direttiva, con funzioni ispettive, le visite e gli accertamenti comunque da eseguire agli organi centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno aggiornate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme che regolano il servizio d'ispezione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base ai seguenti principi: a) le visite d'ispezione agli organi centrali, alle direzioni compartimentali, alle direzioni provinciali e circondariale, ai reparti e uffici da esse dipendenti, alle casse provinciali, ai depositi delle carte valori e stampati soggetti a controllo, ai magazzini e depositi dei materiali e dei mobili, agli uffici principali e agli uffici locali dei gruppi A e B, conservano il carattere della periodicità; b) le visite d'ispezione alle agenzie e agli uffici locali dei gruppi C, D, E sono disposte dagli organi competenti ogni qualvolta essi lo ritengano necessario, senza il vincolo di periodicità; c) le verificazioni di cassa, di cui al secondo comma, hanno il carattere della periodicità. Le disposizioni riguardanti le verificazioni di cassa dovranno essere attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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