Art. 29

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Cottimi) Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantità di lavoro pari alla resa giornaliera, semprechè siano state ultimate le quantità di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso. Il secondo ed il terzo comma dell' della legge 27 maggio 1961, n. 465, sono sostituiti dai seguenti: "Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione". "I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 621, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparato per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati: a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria; b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria".
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