Art. 28

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Funzioni di dirigenza in uffici e reparti tecnici) Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle H ed I dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla tabella F dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, con qualifica non inferiore a 1° perito, a 1° geometra e a 1° dirigente tecnico o equiparato, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti tecnici di importanza adeguata, di aiuto nella dirigenza di uffici o reparti tecnici, nonchè funzioni di collaborazione tecnica, ivi compresi i collaudi di minore importanza. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni da emanarsi previo parere del consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno specificati gli uffici e reparti tecnici ai quali vanno preposti gli impiegati di cui al precedente comma. Con lo stesso decreto saranno, altresì, specificati gli uffici e reparti tecnici di minore importanza ai quali possono essere preposti, in luogo degli impiegati di cui al precedente comma, impiegati della qualifica più elevata dei ruoli della carriera esecutiva di cui alle tabelle N, O e P dello allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed alla tabella I dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81.
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