Art. 33

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Espropriazioni) Alle espropriazioni effettuate nell'interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per la costruzione di edifici postali e di telecomunicazioni sono applicabili le norme di cui allo della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione. Le stime compilate dagli uffici tecnici delle predette Aziende per la determinazione dell'indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, sono redatte in base a stati di consistenza compilati da detti uffici con le modalità dell'articolo 176 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed equivalgono, per tutti gli effetti dell' della predetta legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente della legge stessa. Il prefetto, ricevuti, insieme alle relazioni di stima, gli elenchi dei proprietari e dei beni da espropriare, con l'indicazione della relativa indennità, e il piano di esecuzione già pubblicati a norma degli della legge 25 giugno 1865, n. 2359, decide sulle osservazioni degli interessati, dispone l'esecuzione del piano, ai sensi degli della legge predetta ed adotta gli altri provvedimenti previsti dall' della legge medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo