Art. 37

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Rappresentanti del personale nel comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale) I tre rappresentanti del personale telefonico in seno al comitato di amministrazione della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325 (Art. 37 Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo