Art. 44
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 23 apr 1968
(Oneri extraziendali)
Le disposizioni dell' della legge 25 aprile 1961, n. 355, si applicano anche alle disposizioni che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, porranno a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'obbligo di effettuare prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti, salvo che, per quanto concerne le norme future, in esse non sia espressamente sancita la gratuità delle prestazioni stesse.
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