Art. 20
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 10 mar 1970
(Rapporto informativo e giudizio complessivo)
L' della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed il primo comma dell' della legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono abrogati.
Per ogni impiegato delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica inferiore a direttore centrale o equiparata deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente".
Nel rapporto informativo e nel giudizio complessivo deve tenersi conto degli elementi indicati per ciascuna carriera negli del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del dipendente.
Il giudizio complessivo che comunque contrasti con le risultanze del rapporto informativo deve essere motivato.
Qualora non si ritenga di apportare variazioni all'ultimo rapporto informativo ed al relativo giudizio complessivo, si procederà - per non oltre un triennio - soltanto alla comunicazione al dipendente della conferma del giudizio complessivo relativo al precedente anno.
Avverso il giudizio complessivo, o la conferma di cui al precedente comma, l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione, se riveste una qualifica superiore a direttore di sezione ovvero se il giudizio gli è stato attribuito dalla commissione centrale del personale, e a tale organo collegiale negli altri casi, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Il ricorso deve pervenire, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo o della conferma all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.
La deliberazione del consiglio di amministrazione e della commissione centrale del personale è provvedimento definitivo.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri e le modalità per la compilazione e la conservazione dei rapporti informativi e delle notifiche dei giudizi complessivi e sono stabiliti i relativi modelli. Con lo stesso decreto è stabilita la competenza ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi.
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