Art. 2

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Trattamento del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) Al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni compete lo stipendio annuo lordo previsto dalla tabella 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il direttore generale delle ferrovie dello Stato e per il direttore generale dei monopoli.
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