Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Delega) Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, numero 1196, il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio. Le facoltà di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona. Le facoltà di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali è obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente .
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