Art. 7
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 8 gen 1981
(Indennità di carica)
Le indennità previste dall' - comma secondo - del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sono estese ai componenti e al personale addetto alle relative segreterie del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie, della commissione centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle commissioni centrali del personale.
Tutte le predette indennità sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
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