Art. 11

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 18 ago 1984
(Istituzione direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) Ai fini della attuazione di un ampio decentramento territoriale, sono istituite sedici direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alle quali devono essere attribuite, nella misura massima possibile, sotto il profilo funzionale le attribuzioni ed i poteri delle direzioni centrali, che in conseguenza vengono contemporaneamente ridotte a dieci compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie. Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti: Piemonte-Val d'Aosta ...................... sede Torino Lombardia ................................. " Milano Veneto .................................... " Venezia Friuli-Venezia Giulia ..................... " Trieste Trentino-Alto Adige ....................... " Trento Liguria ................................... " Genova Emilia-Romagna ............................ " Bologna Toscana ................................... " Firenze Marche-Umbria ............................. " Ancona Lazio ..................................... " Roma Abruzzo-Molise ............................ " Pescara Campania .................................. " Napoli Puglia-Lucania ............................ " Bari Calabria .................................. " Reggio Calabria Sardegna .................................. " Cagliari Sicilia ................................... " Palermo Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . Potenza Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campobasso Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perugia La istituzione delle direzioni compartimentali e la soppressione delle direzioni centrali saranno effettuate gradualmente, ma debbono avere inizio entro un anno ed essere completate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno debbono essere emanate le norme per la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Con lo stesso decreto saranno assegnati alle direzioni compartimentali i compiti di gestione, attualmente svolti dagli uffici centrali che, in conseguenza rimarranno competenti esclusivamente in materia di normativa, coordinamento, propulsione e controllo dei servizi postali, di banco-posta e di telecomunicazioni. L' della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è soppresso.
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325 (Art. 11 Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo