Art. 15

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono le direzioni compartimentali. Gli organi periferici delle direzioni compartimentali sono le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, compresa la direzione circondariale di Pordenone, cui sono preposti funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione. Dalle direzioni provinciali e circondariale predette dipendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti e le ricevitorie. La istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli organi dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale di cui al precedente comma, nonchè il relativo ordinamento, sono disposti con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto di cui al quarto comma del precedente , previa autorizzazione del direttore generale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale. I poteri attribuiti al direttore compartimentale dal primo comma lettere f), g) e i) dell' della presente legge devono essere dallo stesso delegati ai direttori provinciali nei limiti indicati ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619. È in facoltà del direttore compartimentale delegare i poteri medesimi anche per cifre superiori, con l'approvazione del direttore generale.
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