Art. 14

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 2 apr 1993
(Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale) Presso ogni direzione compartimentale è costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte: 3 direttori provinciali; 2 funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti; 1 direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche; 1 funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti; . . . Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto. La nomina dei comitati tecnici amministrativi è fatta dal direttore generale, su proposta del direttore compartimentale. I membri restano in carica quattro anni. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro membri, oltre il presidente. Il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni del comitato tecnico-amministrativo possono essere invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti locali territoriali quando debbano essere trattate questioni che possono interessare la rispettiva competenza. Il comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al mese ed esprime il proprio parere sui punti c), d) ed e) del primo comma del precedente . Deve, inoltre, essere sentito quando le somme previste dai successivi punti f), g), h), i) e l), siano superate fino al doppio o siano comunque superate per delega conferita dal direttore generale in base a quanto previsto dal precedente .
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 325 (Art. 14 Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo