Art. 14
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 2 apr 1993
(Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale)
Presso ogni direzione compartimentale è costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte:
3 direttori provinciali;
2 funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
1 direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
1 funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
. . .
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto.
La nomina dei comitati tecnici amministrativi è fatta dal direttore generale, su proposta del direttore compartimentale.
I membri restano in carica quattro anni.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno
quattro
membri, oltre il presidente. Il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.
Alle riunioni del comitato tecnico-amministrativo possono essere invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti locali territoriali quando debbano essere trattate questioni che possono interessare la rispettiva competenza.
Il comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al mese ed esprime il proprio parere sui punti c), d) ed e) del primo comma del precedente .
Deve, inoltre, essere sentito quando le somme previste dai successivi punti f), g), h), i) e l), siano superate fino al doppio o siano comunque superate per delega conferita dal direttore generale in base a quanto previsto dal precedente .
Storico versioni
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