Art. 12

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Struttura della direzione compartimentale) Le direzioni compartimentali saranno costituite da seguenti uffici: Ufficio di segreteria, personale e affari generali; Ufficio di ispezione con annesso nucleo di polizia postale; Ufficio amministrativo e di coordinamento dei servizi di istituto; Ufficio lavori e patrimonio; Ufficio automezzi. Alle direzioni compartimentali sono preposti funzionari con qualifica di direttore centrale o di ispettore generale, gli uffici dipendenti saranno diretti da funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, coadiuvati da impiegati della carriera di rettiva. Il decreto ministeriale di cui al penultimo comma del precedente , specificherà le materie attualmente di competenza degli organi centrali che saranno attribuiti agli uffici compartimentali, in aggiunta a quelle proprie degli ispettorati provinciali, dell'escoposte, delle sezioni tecniche del movimento postale, degli uffici lavori e dei centri e sottocentri automezzi, che in conseguenza diventano parte integrante delle direzioni compartimentali. Le ispezioni provinciali, le sezioni tecniche del movimento postale, i centri ed i sottocentri automezzi e gli uffici lavori già esistenti in sede diversa da quella degli uffici compartimentali possono conservare l'attuale ubicazione e sono trasformati in sezioni autonome alle dipendenze del direttore compartimentale. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche restano nelle sedi attuali e passano alle dipendenze della direzione compartimentale quali uffici autonomi e conservano le attuali competenze alle quali si aggiungono tutte le altre incombenze relative alla direzione tecnica dei servizi telegrafici e radioelettrici.
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