Art. 1
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 23 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Riunioni del consiglio di amministrazione)
Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.
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