Art. 1

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Riunioni del consiglio di amministrazione) Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno dodici consiglieri oltre il presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.
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