Art. 9
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 11.100.000.000.
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