Art. 13
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
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