Art. 13

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 13 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo