Art. 19

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 19 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo